La risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 24.11.2017 n. 145 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine
all’applicazione della disciplina dei super-ammortamenti ex art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L.
28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) con riferimento ai beni di costo unitario non
superiore a 516,46 euro.
Posto che, ai sensi dell’art. 102 co. 5 del TUIR, per i beni in esame, “è consentita la
deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”,
per individuare il corretto trattamento fiscale occorre distinguere due ipotesi, in base
al trattamento contabile adottato dall’impresa.
1)IMPUTAZIONE INTEGRALE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO NELL’ESERCIZIO DI
SOSTENIMENTO
Qualora contabilmente il contribuente decida di imputare integralmente il costo del bene
(non superiore a 516,46 euro) nell’esercizio di sostenimento, dal punto di vista fiscale, lo
stesso contribuente:
• deduce integralmente, nell’anno di sostenimento, il costo del bene ai sensi dell’art.
102 co. 5 del TUIR;
• deduce integralmente, nell’anno di sostenimento, la maggiorazione pari al 40%
del costo di acquisizione (relativa al super-ammortamento) attraverso una variazione
in diminuzione.
2) AMMORTAMENTO DEL BENE IN FUNZIONE DELLA VITA UTILE
Qualora contabilmente il contribuente decida di ammortizzare il bene in più esercizi, dal
punto di vista fiscale, lo stesso contribuente:
• deduce le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell’art. 102 co. 1 e 2 del
TUIR, nel rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico di cui
all’art. 109 co. 4 del TUIR;
• deduce extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando,
di anno in anno, i coefficienti previsti dal DM 31.12.88, indipendentemente dal
coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.
In sostanza, la maggiorazione è ripartita su un arco temporale coincidente con la durata
dell’ammortamento corrispondente ai coefficienti tabellari.
La scelta di non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 102 co. 5 del TUIR impedisce di
fruire integralmente, nello stesso esercizio (in unica soluzione), della corrispondente
maggiorazione del 40%.
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