Le principali modifiche normative riguardano:
• La maggiorazione legata ai super-ammortamenti che dal 2018 scende al 30% ed esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR.
È però possibile fruire della precedente maggiorazione del 40% e beneficiare dell'agevolazione anche con riferimento ai veicoli esclusivamente strumentali per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 ovvero entro il 30.6.2018 se entro il 31.12.2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto.
• Le modifiche al regime dei dividendi: sono finalizzate ad equiparare il regime di tassazione degli utili qualificati a quello degli utili non qualificati, con aliquota del 26%.
È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017.
Il richiamo a questo decreto comporta che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- per il 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
• La proroga della detrazione IRPEF/IRES introdotta dai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, tuttavia, l'aliquota della detrazione è ridotta al 50% per:
- gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari (si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006);
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 18.2.2013 n. 811/2013;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
• Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione viene confermata la maggiore aliquota di detrazione del 50% da applicare su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro; viene dunque scongiurata l’ipotesi dell’applicazione dell’aliquota ordinaria del 36% per le spese sostenute a partire dal 2018.
• La web tax , che entrerà in vigore nel 2019, è un'imposta indiretta del 3% a carico degli operatori economici italiani e stranieri che, in un anno, effettuino più di tremila prestazioni di servizi "digitali", quali la pubblicità on line e il cloud computing.
L'individuazione dei suddetti servizi è demandata a un decreto del MEF, da emanarsi entro il 30.4.2018; più nello specifico, si dovrà trattare di servizi forniti attraverso internet essenzialmente "automatizzati", intervenuti tra operatori economici (ovvero B2B), con esclusione quindi del commercio elettronico tradizionale verso i consumatori (B2C). Potrebbe, ad esempio, trattarsi, evidenzia l'Autore, dei servizi di analisi, trasmissione ed elaborazione di dati, o della pubblicità sui social media o motori di ricerca online o della promozione di servizi affittando spazi virtuali su un portale che li intermedia.
La base imponibile, sia per i soggetti italiani che stranieri, è il corrispettivo pattuito tra imprese al netto dell'IVA (senza concessione di crediti di imposta). Per quanto concerne le modalità di riscossione e versamento, l'imposta è trattenuta all'atto del pagamento da chi riceve il servizio (committente), con obbligo di rivalsa sui prestatori ed è poi versata dal committente entro il 16 del mese successivo al pagamento.
• Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, per le spese sanitarie sostenute dal contribuente spetta una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19%. L’art. 5-quinquies del DL 148/2017 convertito, modificando tale disposizione, ha stabilito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
• Credito d'imposta investimenti pubblicitari: riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d’imposta per l’effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie: sulla stampa quotidiana e periodica; sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Possono beneficiare dell’agevolazione:
• le imprese; • i lavoratori autonomi; • gli enti non commerciali.
Sono inclusi tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati sulle testate on line. Il credito d’imposta era inizialmente riconosciuto a decorrere dal 2018. Per effetto del DL 148/2017 sono tuttavia agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore della suddetta L. 96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (vale a dire 24.6.2016 - 31.12.2016). L’estensione al 2017 non riguarda, quindi, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Anticipando le disposizioni attuative dell’agevolazione, che saranno emanate con un apposito DPCM, è stato precisato che (comunicazione Presidenza Consiglio dei Ministri 24.11.2017): gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo;
le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
• Intrastat: con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:
-l’abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
-la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
- l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata: – da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni; – da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi;
Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi effettuate nel periodo di riferimento.
• Compensi e rimborsi percepiti da associazioni sportive dilettantistiche : l’art. 1 co. 367 della legge di bilancio 2018 incrementa da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche. La norma si applica ai compensi percepiti, ad esempio, da: atleti; arbitri e guardalinee; cronometristi e addetti ai controlli delle gare; personale sanitario; accompagnatori delle squadre e degli arbitri; dirigenti delle federazioni sportive. Il medesimo regime a cui sono soggette le persone di cui sopra si applica anche nei confronti del personale amministrativo che collabora con la società o con l’associazione sportiva dilettantistica.
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune. Pertanto, l’esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate: è indipendente dal loro ammontare; non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.
• Abolizione delle schede carburanti: nell’ambito delle misure relative al contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti, la legge di bilancio 2018 all’art. 1 co. 922 ss. introduce l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili, abrogando contestualmente la disciplina relativa alla scheda carburante. Le modifiche in commento sono operative a decorrere dall’1.7.2018. Viene introdotta la condizione per cui la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante è subordinata al pagamento esclusivamente mediante: carte di credito; carte di debito (bancomat); carte prepagate.
• Registri iva: Il DL 148/2017 ha semplificato le regole di tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici, rendendo obbligatoria la relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto in caso di richiesta avanzata in sede di controllo. Secondo la novella legislativa, dunque, i registri IVA sono considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati con immediatezza, su richiesta degli organi competenti, e in loro presenza.
Per eventuali info o approfondimenti potete contattarci alla mail : segreteria@studioiazzetta.eu