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GEN

la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

1. PREMESSA

La Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza"

(L. 19.10.2017 n. 155) ha previsto, all’art. 14, anche importanti novità in materia di diritto societa­rio.

La delega è stata attuata con il DLgs. 12.1.2019 n. 14.

Entrata in vigore

L’en­tra­ta in vigore della nuova disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza è in generale fissata per il 15.8.2020, cioè decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del DLgs. 12.1.2019 n. 14 sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta sul S.O. n. 6 alla G.U. 14.2.2019 n. 38).

 

Gran parte delle novità in materia di diritto societario, tuttavia, sono già entrate in vigore.

In particolare, sono operative le novità in materia di:

· responsabilità verso i creditori sociali nelle srl;

· assetti organizzativi delle società;

· quantificazione del danno in caso di indebita prosecuzione dell’attività sociale;

· denuncia al Tribunale nelle srl;

· nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale nelle srl al superamento di alcuni parametri.

2 responsabilità verso i creditori sociali nelle srl

Anche nelle srl è stato precisato che:

· gli amministratori  rispondono verso i creditori sociali per l’inos­­servanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;

· l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta in­sufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;

· la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali;

· la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ri­corrono gli estremi.

 

Si ripropone, quindi, anche in questo tipo di società il testo dell’art. 2394 c.c. dettato in tema di spa. Ciò al fine di dirimere definitivamente i dubbi insorti in materia. Si tenga presente, infatti, che, nonostante l’assenza di un’analoga previsione, la ricostruzione prevalente aveva comunque rico­no­­sciuto l’applicabilità per analogia dell’art. 2394 c.c.; ciò anche nel contesto delle azioni eser­citabili dal curatore fallimentare.

3 assetti organizzativi adeguati

Ai sensi del nuovo art. 2086 co. 2 c.c., l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:

· istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’im­presa e della perdita della continuità aziendale;

· attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordi­namento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

Tale dovere presenta ricadute sia nelle società di persone che in quelle di capitali.

 

4 STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER L’AMMINISTRATORE O L’IMPRENDITORE

L’art. 13 del Codice della Crisi d’impresa specifica che sono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

La ratio dell’elaborazione di appositi indici risiede, sia nel principio di continuità aziendale, il quale è uno degli interessi fondamentali attenzionati dal legislatore nell’elaborazione del Codice della Crisi di impresa, sia nella garanzia di una visione prospettica durevole e sana d’impresa, soprattutto nei confronti dei finanziatori. L’elaborazione degli indici “spia” di carattere economico-patrimoniale è stata ritenuta utili ai fini dell’emersione anticipata dello stato di crisi d’impresa, così specificato dal D.lgs. 14/2019.

Il legislatore ha incaricato il CNDCEC di elaborare gli indicatori della crisi, tenendo conto delle migliori prassi internazionali ed elaborando indici specifici con riferimento ad alcune categorie di impresa in collaborazione con Cerved Group S.p.a.

 

Gli assetti organizzativi adeguati: condizione necessaria per la rilevazione precoce della crisi. È fondamentale la capacità di ogni impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indici

 

 

In caso vogliate adeguare gli assetti organizzativi della Vostra società ed avere un rapporto periodico sugli indici spia come da normativa, potete rivolgervi al nostro studio per avere un preventivo personalizzato