Per contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19, il DL 18/2020 è intervenuto, in favore delle
piccole e medie imprese, rafforzando le misure di accesso al credito.
Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese contenute nel decreto Cura Italia vi sono:
1) si rafforza ed estende l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI (piccole e medie imprese),
attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi
dall’entrata in vigore del Decreto (17/03/2020):
- l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al
Fondo, ove previste;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a
condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
- la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del
finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;
- la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico
finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo
anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa
all’epidemia;
- è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al
di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo
non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19
come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è
concesso gratuitamente e senza valutazione;
- è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385
del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
2) La normativa estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2,
comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per
l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi
dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso
di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del
proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione
della domanda, non deve essere superiore a 250.000 euro e deve essere relativo a immobili diversi
da quelli di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che, sempre alla data di presentazione della
domanda, costituiscono l’abitazione principale del richiedente.
Per l’anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche
attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni.