La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali a favore delle imprese, in sostituzione dei previgenti superammortamenti e iperammortamento.
Il credito d’imposta in esame, inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0", viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
La Legge di Bilancio 2021, ha successivamente esteso l’arco temporale per il quale è possibile usufruire dell’agevolazione e, al contempo, ha potenziato e diversificato le relative aliquote agevolative. Il legislatore, inoltre, ha anticipato l’applicazione delle nuove norme al 16 novembre 2020.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
-investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla Legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
-investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima Legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
-Il credito d’imposta è ulteriormente differenziato per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, di cui all’Allegato A della Legge 232/2016. Gli investimenti in tali beni, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti nella misura sopra detta, potranno beneficiare di un credito d'imposta così parametrato:
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
Diversamente, gli stessi investimenti di cui sopra, ma effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti, il credito d'imposta è riconosciuto:
nella misura del 40%del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.