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NOV

Compatibilità tra NASpI e specifiche tipologie di reddito

Con la circ. 23.11.2017 n. 174, l’INPS ha fornito chiarimenti circa la compatibilità e il
cumulo con la NASpI ex DLgs. 22/2015 di specifiche attività produttrici di reddito. 

TIROCINI E BORSE DI STUDIO
Per quanto riguarda le somme derivanti da stage e tirocini professionali, nonché da
attività sportiva dilettantistica, l’INPS ne riconosce l’intera cumulabilità con l’indennità di
NASpI poiché in tali ipotesi non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata
dal soggetto con correlativa remunerazione.
Per quanto riguarda invece gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che
percepiscono la NASpI, essendo beneficiari della prestazione di DIS-COLL ai sensi
dell’art. 7 della L. 81/2017, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 9 del DLgs.
22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di
contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo
di 8.000,00 euro.

PRESTAZIONI OCCASIONALI
Nella circolare in esame si ricorda che i compensi derivanti da prestazioni occasionali ex
art. 54-bis del DL 50/2017 sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di
disoccupazione.
Pertanto, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale
nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro per anno civile.
Entro detti limiti, l’indennità di NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti
dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario non è tenuto a comunicare
all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Secondo quanto chiarito dall’INPS nella circolare in esame, può esserci compatibilità tra
l’indennità di NASpI e il reddito da attività professionale percepito da un libero professsionista
iscritto a una Cassa previdenziale privata, con la riduzione della prestazione
previdenziale nella misura prevista per legge (80% del reddito previsto derivante dall’attività
lavorativa).
Tuttavia, il reddito derivante dall’attività professionale non deve superare i 4.800,00 euro
riferiti al periodo di erogazione dell’indennità di disoccupazione in argomento.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un
mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della
domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo
che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCI DI SOCIETÀ
Nel caso il beneficiario della NASpI svolga le funzioni di amministratore, consigliere o
sindaco di società, data l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle relative
somme percepite (art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR), trova applicazione la disciplina di cui
all’art. 9 del DLgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per
l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda la contemporanea percezione della NASpI e di eventuali redditi
derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali, nella circ.
n. 174/2017 si osserva, in termini generali, che l’art. 44 co. 1 lett. e) del TUIR considera
redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al
patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES.
Pertanto, osserva l’INPS, laddove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non
riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma, il
beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.
Qualora, invece, tra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il
reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e
pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 9 del DLgs. 22/2015 in tema di
riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di
contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata

 

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